titolo iv

 

patrimonio

 

Art. 24 

            Il patrimonio dell’AFEISOM è costituito:

a) dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’AFEISOM;

c) dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

Art. 25 

           La gestione finanziaria e la tenuta dei bilanci sono a cura del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle norme di Regolamento. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Qualunque atto giuridico che si riferisca al patrimonio dell’AFEISOM (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere compiuto dal Presidente in nome dell’AFEISOM, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell’AFEISOM, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in favore della Curia Generale dell’Ordine della Mercede per favorire unicamente le attività editoriali, di studio e di ricerca dell’Institutum Historicum Ordinis de Mercede, che persegue obiettivi analoghi (cfr. art. 4). Le cariche dei vari organi dell’AFEISOM non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

 

Art. 26

 

          L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è completato da un programma annuale. Il conto consuntivo viene accompagnato da una relazione sull’attività svolta; esso deve essere sottoposto all’Assemblea ed approvato.

 

Art. 27

 

          Il segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo; ne cura con attenzione la trascrizione e la conservazione; provvede agli atti amministrativi; controfirma i verbali e libri sottoscritti dal Presidente.

 

 

titolo v

 

modifica e scioglimento

 

Art. 28

 

          Le modificazioni del presente statuto, nonché lo scioglimento dell’AFEISOM, dovranno essere deliberate dall’Assemblea generale straordinaria dei soci fondatori, con il voto favorevole di almeno due terzi in prima convocazione, e di almeno un terzo in seconda convocazione. In caso di scioglimento dell’AFEISOM, l’Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.